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DECRETO SALVA CASA: LA GUIDA DEFINITIVA

Il salva casa è legge, ecco cosa si può sanare con il condono edilizio

30/07/2024 Autore: biblus.acca.it

Dopo l’approvazione in via definitiva del Senato, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2024 la  legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105 del decreto-legge 69/2024, più conosciuto come “decreto salva casa 2024“.

Il provvedimento contiene nuove misure di semplificazione per favorire la regolarizzazione delle “lievi difformità edilizie” e la sanatoria edilizia di molti interventi di trasformazione interna eseguiti senza titolo (adeguamento delle finestretramezzi spostati, aperture non conformi ai permessi edilizi, verandesoppalchiparti strutturali aggiunte e non documentate, dettagli architettonici).

Ecco le tre tipologie di difformità (o tre livelli crescenti di irregolarità) che potranno essere sanate con il condono edilizio 2024:

  • le difformità formali, derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
  • le difformità edilizie interne (cd. “tolleranze costruttive”), risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione o segnalazione, rendendo oggi difficile comprovare lo stato legittimo dell’unità immobiliare;
  • le difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della “doppia conformità”.

 

Le modifiche del “decreto salva casa 2024” al Testo Unico per l’Edilizia

Alla luce delle misure adottate, il piano “decreto salva casa” apporta modifiche puntuali al D.P.R. 380/2001 con riferimento alle seguenti tematiche:

  • Edilizia libera;
  • Stato legittimo degli immobili;
  • Mutamento della destinazione d’uso;
  • Accertamento di conformità (superamento della doppia conformità e determinazione delle variazioni essenziali);
  • Parametrizzazione delle tolleranze costruttive;
  • Regolarizzazione delle varianti in difformità dal titolo rilasciato prima della c.d. legge Bucalossi;
  • Sanzioni per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;
  • Recupero sottotetti;
  • Agibilità/abitabilità.

Decreto salva-casa: sanatoria permanente o condono edilizio?

Nelle intenzioni del legislatore, il “decreto salva-casa” sancisce una nuova “pace edilizia” e un’ampia sanatoria permanente per piccoli abusi nel settore edilizio allo scopo di tutelare i piccoli proprietari immobiliari (che in molti casi attendono da decenni la regolarizzazione delle loro posizioni poiché, a causa delle irregolarità, non riescono, spesso, a ristrutturare o vendere la propria casa), deflazionare il lavoro degli uffici tecnici comunali (spesso sommersi dalle richieste di sanatorie), semplificare le procedure amministrative (per garantire ai cittadini risposte certe in tempi certi) e mettere in regola la propria abitazione (garantendo sicurezza e conformità agli standard attuali del settore edilizio).

Si scrive Piano “decreto salva-casa”, ma si legge condono edilizio / sanatoria? Lasciamo al lettore il giudizio, ricordando solo che:

  • il condono edilizio è un provvedimento giuridico adottato dal governo o dall’autorità locale che consente di sanare irregolarità edilizie esistenti entro una certa data;
  • la sanatoria edilizia è invece un processo continuo che permette la regolarizzazione degli abusi edilizi attraverso il pagamento di una sanzione.

 

Decreto salva-casa: cosa ne pensano gli ordini professionali

In un comunicato congiunto del 17 luglio 2024 il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale dei Geometri e GL auspicano che il Salva Casa sia il punto di partenza per una rapida quanto necessaria stagione di rinnovo del quadro Normativo urbano, non più procrastinabile e non curabile con interventi legislativi parziali.

Inoltre, con riferimento al nuovo art. 34-ter, chiedono la modifica del comma dove è prevista la procedura in cui il Tecnico incaricato sopperisce con propria dichiarazione all’acclarata impossibilità documentaria degli interventi; secondo gli enti, si tratta di un “affidamento improprio ai Professionisti tecnici considerato che la materia dei diritti giuridici esula in parte dalle competenze professionali”.

 

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